Imposte ipotecarie

Descrizione: Di seguito notizie relativamente alle imposte ipotecarie, alla loro applicazione e disciplina nell’ambito del sistema normativo nazionale. Informazioni su cosa sono le imposte ipotecarie e su come vengono calcolate e pagate.

Riassunto: Le imposte ipotecarie hanno per oggetto i trasferimenti immobiliari tanto a titolo oneroso quanto a titolo gratuito. Le imposte ipotecarie si applicano, quindi, ad una serie ampia di atti; vale a dire formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovo e annotazioni eseguite nei pubblici registri a seguito di atti di compravendita, donazione, successione, iscrizioni ipotecarie e atti di usufrutto.

Contenuto: Le imposte ipotecarie, al pari delle imposte catastali, sono disciplinate dal D. Lgs 31 ottobre 1990, n. 347 e successive modificazioni. Sono obbligati al pagamento delle imposte ipotecarie, tutti coloro che eseguono formalità di iscrizione, trascrizione, rinnovazione e annotazione presso i pubblici registri immobiliari (conservatorie dei registri immobiliari), in seguito alla stipula di atti di compravendita, donazione, successione, iscrizione ipotecarie e costituzione di usufrutto o di altri diritti.

Le imposte ipotecarie sono commisurate alla base imponibile, determinata ai fini dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni o donazioni. In linea di massima, le imposte ipotecarie sono pari al 2% per le trascrizioni e le volture relative a trasferimenti di proprietà di beni immobili e per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi.

Si prevede, invece, un importo fisso per le imposte ipotecarie nei casi in cui le trascrizioni o le volture siano eseguite in dipendenza da atti che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari. Allo stesso modo le imposte ipotecarie non si applicano nel caso di atti di fusione o di scissione di società, nel caso di conferimento di aziende o di complessi aziendali, né nel caso di atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di aziende registrati entro un anno dall’apertura della successione.

Per quanto concerne invece i trasferimenti soggetti a IVA, le imposte ipotecarie sono applicate in misura fissa.

Imposte ipotecarie e aliquote

Abbiamo detto che l’aliquota normale delle imposte ipotecarie è fissata al 2%. Tuttavia possono esserci dei casi in cui l’aliquota delle imposte ipotecarie può variare; nel dettaglio essa sarà pari al:

  • 3% per le cessioni di fabbricati strumentali soggetti a IVA e per la cessione di immobili all’interno di particolari piani urbanistici
  • 1% per le rinnovazioni ipotecarie
  • 0.50% per le cancellazioni ipotecarie

Ricordiamo che sono esenti dal versamento delle imposte ipotecarie tutte quelle formalità che vengono eseguite nell’interesse dello Stato o nel caso di trasferimenti per successione e donazioni a favore di Regioni, Provincie, Comuni, Onlus e enti con finalità di pubblica utilità.

Sono invece obbligati al pagamento delle imposte ipotecarie tutti coloro che richiedono le formalità per le quali tali imposte sono previste e tutti coloro nel cui interesse vengono richieste suddette formalità. Nel caso di particolari atti, come le iscrizioni e le rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l’ipoteca sono tenuti al pagamento.