Come immatricolare un auto
Quando si acquista un’auto nuova presso un concessionario è necessario procedere all’immatricolazione della vettura, ovvero all’assegnazione della targa e all’iscrizione presso il registro del PRA.
Generalmente quando si acquista un’auto nuova presso un concessionario, tutte le pratiche amministrative necessarie per la regolarizzazione del veicolo vengono curate direttamente dal concessionario che, di solito, si rivolge a un’agenzia di pratiche auto.
In questo caso, colui che acquista il veicolo deve fornire al concessionario un proprio documento di identità, il codice fiscale e l’autocertificazione di residenza, in modo tale da consentire l’immatricolazione presso la Motorizzazione Civile. A questi documenti si aggiunge l’istanza del venditore o l’atto di vendita, necessari per l’iscrizione al PRA.
Tutte le pratiche di immatricolazione e di iscrizione di un auto nuova devono essere effettuate tramite lo Sportello telematico dell’automobilista(Sta); tramite questo canale si effettuano tutte le pratiche di prima immatricolazione e di iscrizione grazie a collegamenti telematici con l’Aci e la Motorizzazione. Una volta che la domanda è stata inoltrata, lo Sportello ha conferma dell’assegnazione delle targhe di circolazione e procede alla stampa del libretto di circolazione oltre che del certificato di proprietà.
Ovviamente, una volta ottenuto il numero di targa è possibile ritirare l’auto, previa stipula del contratto di assicurazione.
L’iscrizione al registro PRA, da effettuare o tramite lo Sportello o attraverso la presentazione presso lo stesso PRA dell’apposito modulo detto “nota di iscrizione” (modello NP-2b), è fondamentale in quanto con essa il proprietario dell’auto da pubblicità legale alle situazioni sia giuridiche che patrimoniali, secondo quanto stabilito dalla legge a tutela dei proprietari.
L’iscrizione al PRA è solitamente contestuale all’immatricolazione; tuttavia si ricorda che è possibile iscriversi al PRA anche entro 60 giorni dal rilascio della carta di circolazione. In questo caso, la legge prevede l’applicazione di sanzioni per tardività, sanzioni che possono arrivare sino al 30% dell’Imposta provinciale di trascrizione dovuta più gli interessi moratori. Nel caso in cui l’iscrizione al PRA non venga effettuata entro 90 giorni dall’immatricolazione, la Motorizzazione provvede al ritiro della carta di circolazione e delle targhe.
Spesso capita, però, di acquistare la propria auto all’estero e di volerla poi immatricolare in Italia.
In questo caso, come prima cosa, è necessario immatricolare l’auto presso l’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e poi iscrivere il veicolo al PRA.
In linea di massima l’importazione di un’auto acquistata all’estero viene effettuata dal concessionario che si occupa, quindi, anche di tutti gli oneri amministrativi. Nel caso in cui si voglia procedere personalmente, è necessario rivolgersi all’UMC per richiedere la verifica dell’idoneità della documentazione tecnica e per confermare l’assolvimento di tutti gli oneri fiscali.
In seguito alle verifiche, si può richiedere l’immatricolazione all’UMC e l’iscrizione al PRA. A questo punto bisogna precisare che l’iter è diverso nel caso in cui:
- L’auto è stata acquistata in un paese UE o in un paese appartenente allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia, Liechtenstein)
- L’auto è stata acquistata in un paese extra-UE
Nel primo caso è necessario rivolgersi allo Sta per l’immatricolazione e poi procedere all’iscrizione al PRA; nel caso in cui non sia possibile rivolgersi allo Sta si può immatricolare l’auto presso lo UMC e poi richiedere, entro 60 giorni dal rilascio della carta di circolazione, l’iscrizione al PRA.
Se si decide di rivolgersi allo Sta e se il veicolo è nuovo è necessario presentare la seguente documentazione:
- Fotocopia di un documento di identità del compratore
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza dell’acquirente (se la residenza non è riportata sul documento di identità)
- Modello NP2b
- Istanza dell’acquirente o atto di vendita, quest’ultimo corredato dalla firma del venditore autenticata da un notaio e corredata di bollo
- Dichiarazione di conformità europeo con omologazione italiana
- Domanda redatta su modulo TT 2119 e firmata dal compratore
- Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentate per attestare la sede della persona giuridica (solo nel caso in cui l’acquirente sia una persona giuridica)
- Copia del permesso di soggiorno (solo nel caso in cui il compratore sia un cittadino extracomunitario)
Se il veicolo acquistato all’estero è un usato, alla documentazione precedentemente elencata deve essere aggiunta anche la carta di circolazione estera e fotocopia della stessa.
Come reimmatricolare un’auto demolita o radiata dal PRA
Nell’ipotesi in cui si voglia immatricolare nuovamente un’auto demolita o radiata dal PRA è necessario in primo luogo che si verifichino una serie di circostanze, ovvero che il modello della macchina da reimmatricolare rientri in quelli iscrivibili all’ASI o a uno dei tre registri storici di autoveicoli ad esso equiparati, che l’auto sia in perfetta efficienza, che non vi siano contributi statali.
Nel caso in cui la vettura da reimmatricolare abbia ancora la targa, l’iter da seguire è semplice; basta, infatti, richiedere al PRA l’estratto cronologico per portare l’auto al collaudo, produrre un’autocertificazione relativa alla proprietà del veicolo e procedere al collaudo. In seguito ci si deve presentare con un documento di identità presso l’ufficio provinciale della Motorizzazione e attendere il rilascio della nuova targa e del libretto di circolazione. Entro 60 giorni si chiede l’iscrizione al PRA tramite compilazione del modulo NP2/A.
Nel caso in cui un veicolo è stato radiato dal PRA per mancato pagamento delle tasse automobilistiche è possibile chiedere la re-iscrizione, senza passare per la re-immatricolazione, solo a condizione che il proprietario sia ancora in possesso delle targhe e dei documenti di circolazione. Ovviamente è necessario pagare le tasse arretrate degli ultimi tre anni, maggiorate del 50% secondo quanto stabilisce l’art.18 comma 1, legge 27/12/2002, n°289.