Come sapere se sono protestato
Abbiamo detto che tutti i soggetti il cui nominativo è stato inserito nel Registro Informatico dei Protesti, hanno il diritto di venire a conoscenza dell’iscrizione all’interno del registro stesso e di avviare una procedura di cancellazione senza attendere il termine massimo dei 5 anni previsto dalla legge.
In linea di massima, un soggetto protestato può ottenere la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti se dimostra di aver coperto i propri debiti; si deve però seguire una precisa procedura per la cancellazione e la riabilitazione. Ricordiamo che dopo 5 anni, il nominativo viene automaticamente cancellato anche se il debito non è stato estinto; si ricorda alterì che la cancellazione del nominativo dal registro non solleva il debitore dal pagamento del debito contratto e non lo tutela, quindi, da eventuali azioni avviate dal creditore al fine di ottenere il pagamento del debito stesso.
Ma come si fa a sapere se si è protestati?
Per sapere se esiste un protesto a proprio carico o a carico di un terzo, è necessario consultare il Registro Informatico dei Protesti richiedendo poi una specifica visura, la visura protesti appunto.
In seguito alla consultazione del registro, che ricordiamolo può essere effettuata via Internet tramite il sistema Telemaco, è possibile richiedere i seguenti certificati:
- Visura protesti relativa al nominativo o alla denominazione del soggetto protestato
- Certificato che, a differenza della visura, non contiene nominativi ma solo indicazioni relative all’esistenza o meno di un protesti
Tutte le ricerche, relative all’esistenza o meno di protesti a carico di una persona o di un’impresa, vengono effettuate sul territorio nazionale e si riferiscono agli ultimi 5 anni.
Nel caso in cui si viene protestati per assegni scoperti o rimasti insoluti, le banche sono tenute a comunicare al soggetto interessato il protesto dell’assegno stesso mediante un preavviso di revoca di firma. Dalla data di preavviso inoltrata dalla banca, il soggetto ha a disposizione circa 60 giorni per coprire l’assegno, pagando anche “un’interesse” pari al 10% del totale dell’importo dell’assegno stesso; nel caso, in cui trascorso il termine di 60 giorni, il debitore non ha saldato il proprio debito si procede alla segnalazione del suo nominativo alla Centrale di Allarme Interbancaria (CIA).
Al soggetto protestato viene data anche la possibilità di richiedere la cancellazione; ciò è possibile nei seguenti casi:
- Per avvenuto pagamento
- Per illegittimità o erroneità del protesto
- Per riabilitazione
Nel primo caso, il debitore che entro 12 mesi dalla levata del protesto per cambiale o vaglia cambiario abbia provveduto al pagamento, può richiedere la cancellazione presentando un’apposita istanza alla Camera di commercio, corredata da una quietanza e dall’atto di protesto.
Nella seconda ipotesi, chiunque sia stato iscritto per errore nel registro protesti può richiedere la cancellazione presentando un’istanza alla Camera di Commercio che, accertato l’errore, provvede alla cancellazione. Per quanto concerne l’ipotesi di riabilitazione, l’art.17 della Legge 108/96 (Disposizioni contro l’Usura), stabilisce che gli effetti protestati per mancato pagamento possono essere cancellati solo una volta ottenuta la riabilitazione con specifico decreto del Presidente del Tribunale, accordata 12 mesi dopo la levata del protesto. Il decreto di riabilitazione viene poi trasmesso all’Ufficio Protesti della Camera di Commercio che provvede alla sua pubblicazione per 10 giorni sul Registro Informatico dei Protesti. Trascorso questo termine, il soggetto può inoltrare un’istanza alla Camera di Commercio per richiedere la cancellazione definitiva dal registro.
Tutte le richieste di cancellazioni richiedono il pagamento di una somma dovuta alla Camera di Commercio, da pagarsi secondo le modalità stabilite dall’ente stesso.