Richiedere risarcimento danno auto

Meta-Descrizione: Tutte le informazioni per richiedere un risarcimento danno in caso di incidenti. Notizie relative all’iter da seguire, ai documenti da produrre e alle nuove procedure introdotte dal Nuovo codice delle assicurazioni entrato in vigore nel 2006.

Riassunto: Il 1° gennaio del 2006, con il d.lgs 209/2005, è entrato in vigore il nuovo codice delle assicurazioni, vale a dire un “testo unico” grazie al quale sono state accorpate tutte le norme preesistenti in materia di sinistri, aggiornate però con nuove disposizioni. Le novità più importanti introdotte dal codice del 2006 riguardano soprattutto l’introduzione di una nuova procedura di risarcimento danno che si è andata ad affiancare a quella ordinaria, quest’ultima mantenuta sostanzialmente immutata. Con la nuova procedura di risarcimento diretto, si prescrive che, per velocizzare i tempi di riscossione degli indennizzi, di poter richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia assicurativa a patto, però, che sussistano determinate condizioni fondamentali. La nuova procedura di risarcimento diretto, entrata in vigore il 1° gennaio del 2007, ha di fatto sostituito la vecchia procedura detta CID (Convenzione Indennizzo Diretto).

Contenuto: Il risarcimento auto in caso di sinistri è, in sostanza, la somma che viene liquidata da una compagnia assicurativa al proprio assicurato per danni previsti dalla polizza e subiti dell’assicurato nel corso di un sinistro.

Come detto, in seguito all’introduzione delle norme del 2006, le disposizioni per richiedere un risarcimento auto hanno subito qualche modificazione; in tal senso l’intento era sostanzialmente quello di velocizzare le pratiche dei risarcimenti e di procedere ad una progressiva diminuzione delle tariffe assicurative.

Ad oggi esistono, quindi, due diverse procedure per richiedere il risarcimento danno auto:

  • Procedura ordinaria
  • Procedura diretta (che di fatto ha sostituito la vecchia procedura CID)

La procedura ordinaria, la quale prescrive che il risarcimento sia liquidato dall’assicurazione del responsabile del danno, prevede una tempistica più lunga rispetto alla procedura diretta. Come detto, la procedura ordinaria prevede che la richiesta di risarcimento deve essere inviata alla compagnia assicurativa dell’altro automobilista coinvolto nel sinistro e, per conoscenza, anche alla propria assicurazione. La richiesta, secondo quanto prescrivono gli art. 1913 e 1915 del C.C., deve essere inoltrata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Primo passo, prioritario anche all’invio della richiesta di risarcimento, è comunque la denuncia del sinistro, fondamentale anche nella procedura diretta. La denuncia dell’avvenuto sinistro, deve essere inoltrata entro tre giorni dal verificarsi del sinistro stesso; la denuncia è fondamentale non solo per la richiesta di indennizzo ma anche per la dichiarazione di responsabilità. La denuncia del sinistro deve, ovviamente, contenere informazioni dettagliate sulla dinamica dell’incidente, sul luogo ove questo si è verificato, indicando al contempo anche i giorni che si mettono a disposizione per sottoporre il veicolo alla perizia. Da non dimenticare che è bene annotare anche qualsiasi altro danno occorso alle persone o alle cose.

Nel caso in cui non si ottemperino tali obblighi, si può incorrere nella perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, in base a quanto prescrive l’articolo 1915 del C.C. e l’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni.

Nel caso in cui la richiesta di risarcimento venga accettata, è la stessa assicurazione a comunicare al danneggiato la somma che viene offerta come risarcimento, mentre nel caso in cui la richiesta è respinta, è sempre l’assicurazione a comunicare i motivi del diniego.

In base all’art.148 del Codice delle Assicurazioni, si prescrive che le comunicazioni vengano effettuate con le seguenti modalità e tempistiche:

  • Entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata nel caso di danni materiali
  • Entro 30 giorni nel caso di danni materiali tramite modello blu firmato da tutti gli automobilisti coinvolti nel sinistro
  • Entro 90 giorni dalla ricezione del certificato medico con il quale si accerta la guarigione, con o senza conseguenze, per il danneggiato

Una volta che il danneggiato riceve l’offerta di risarcimento dalla compagnia assicurativa, può procedere nel seguente modo:

  • Accettare la proposta di risarcimento: in questo caso l’assicuratore provvede al pagamento della somma entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione di accettazione
  • Non accettarla: in questa ipotesi, l’assicuratore invia comunque la somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione e al danneggiato viene lasciata facoltà di incassarla senza che questo vada a pregiudicare le proprie posizioni

La procedura diretta si può applicare solo nel caso in cui le auto coinvolte nel sinistro siano state immatricolare in Italia, nella Repubblica di San Marino o a Città del Vaticano, e assicurate da una impresa aderente alla Convenzione Indennizzo Diretto (CID).

Queste non sono però le uniche condizioni; per adire alla procedura diretta è anche necessario che nel sinistro siano coinvolte solo due vetture, ad eccezione dei ciclomotori diversi da quelli targati ai sensi del DPR n.153/2005 e delle macchine agricole, e che i conducenti abbiano riportato danni fisici con invalidità permanente non superiore al 9%.

La procedura diretta può essere utilizzata anche nell’ipotesi in cui siano state coinvolte persone terze che abbiano riportato danni fisici permanenti anche superiori al 9%, o nell’ipotesi in cui nel sinistro siano stati arrecati danni a oggetti di proprietà dell’assicurato o del conducente.

Con la procedura diretta si prescrive che l’assicurato faccia firmare il modulo blu al responsabile del sinistro; nel caso in cui quest’ultimo si rifiuti, l’assicurato può fornire testimoni o chiedere l’intervento delle autorità.