{"id":3074,"date":"2024-01-08T13:57:44","date_gmt":"2024-01-08T13:57:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.praticheblog.it\/?p=3074"},"modified":"2024-02-28T14:00:49","modified_gmt":"2024-02-28T14:00:49","slug":"certificato-contro-le-doppie-imposizioni-utilita-e-richiesta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/certificato-contro-le-doppie-imposizioni-utilita-e-richiesta\/","title":{"rendered":"Certificato contro le doppie imposizioni: Utilit\u00e0 e Richiesta"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"whatIs\">Come non pagare il doppio delle tasse<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I casi di doppia imposizione si creano quando ci sono redditi conseguiti da un soggetto residente in uno Stato (lo Stato della residenza), ma prodotti in un altro Stato (Stato della fonte). In questi casi, lo stesso reddito sarebbe tassato in due Stati diversi: un\u2019erosione ingiustificata sul reddito e sul patrimonio. A questo scopo l\u2019Italia ha stipulato con numerosi Paesi esteri\u00a0<strong>Convenzioni Internazionali contro le doppie imposizioni<\/strong>: si tratta di trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l\u2019esercizio della propria potest\u00e0 impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e\/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.<br>Per beneficiarne ed evitare di pagare pi\u00f9 tasse di quanto dovuto, se previsto dagli accordi tra l\u2019Italia e il paese d\u2019interesse, \u00e8 possibile certificare la residenza fiscale in Italia di una persona fisica o di un\u2019azienda attraverso un documento ufficiale rilasciato dall\u2019Agenzia delle Entrate e valido ai fini fiscali: \u00e8 il certificato contro le doppie imposizioni, che attesta il domicilio fiscale di un determinato soggetto ed \u00e8 necessario per pagare solo le tasse che spettano. \u00c8 attraverso questo documento che potrai certificare la tua residenza fiscale ai fini dell&#8217;applicazione delle convenzioni fiscali internazionali contro le doppie imposizioni.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-3e41869c wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.pratiche.it\/certificato_contro_le_doppie_imposizioni\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Richiedi il certificato contro le doppie imposizioni<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Chi pu\u00f2 richiedere il certificato?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il certificato contro le doppie imposizioni non \u00e8 un documento pubblico, per cui solamente il rappresentante legale dell&#8217;azienda potr\u00e0 farne richiesta. Alternativamente la richiesta potr\u00e0 essere fatta solamente da chi ha poteri di firma. Il servizio&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.pratiche.it\/\">Pratiche.it<\/a>&nbsp;ti permette di richiedere il suddetto documento tramite apposita delega.<br>Il certificato pu\u00f2 essere richiesto per&nbsp;<strong>persona fisica<\/strong>&nbsp;o per azienda\/ditta individuale. Nel primo caso servir\u00e0 indicare i dati dell\u2019interessato (nome, cognome e codice fiscale), provincia e comune di residenza, il Paese estero soggetto a doppia imposizione, l&#8217;anno a cui sar\u00e0 riferito il certificato e le ragioni della richiesta (ad esempio per immobili, dividendi, utili delle imprese, royalties, lavoro autonomo o dipendente, ecc..).<br>Nel caso di&nbsp;<strong>azienda\/ditta individuale<\/strong>&nbsp;dovrai fornire i dati dell\u2019azienda (provincia e comune di residenza, ragione sociale), Paese estero soggetto a doppia imposizione, l&#8217;anno a cui sar\u00e0 riferito il certificato e le ragioni della richiesta. La residenza del soggetto richiedente deve essere in Italia e provata da un documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-3e41869c wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.pratiche.it\/certificato_contro_le_doppie_imposizioni\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Richiedi il certificato contro le doppie imposizioni<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Come richiedere il Certificato contro le doppie imposizioni<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Puoi ottenere il certificato contro le doppie imposizioni anche con Pratiche.it. Dovrai fornirci una delega e un&#8217;istanza di richiesta in originale: effettuato l&#8217;ordine verrai contattato da un operatore che ti proporr\u00e0 varie soluzioni per il ritiro con corriere.<br>Un nostro incaricato si recher\u00e0 presso l\u2019Agenzia delle Entrate, permettendo di ricevere il Certificato di Residenza Fiscale contro le Doppie Imposizioni comodamente sul proprio computer e inviando il documento anche a mezzo Raccomandata all&#8217;indirizzo di spedizione preferito.<br>Generalmente il certificato viene redatto in lingua italiana con traduzione inglese, ma sul modello di richiesta potrai indicare come lingua di preferenza il francese al posto dell&#8217;inglese, se il paese di destinazione \u00e8 francofono.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-3e41869c wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.pratiche.it\/certificato_contro_le_doppie_imposizioni\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Richiedi il certificato contro le doppie imposizioni<\/a><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per evitare di essere sottoposto due volte a tassazione in due diversi stati, il certificato contro le doppie imposizioni permette, se previsto dalle convenzioni internazionali, di attestare la residenza fiscale in Italia di una persona fisica o di una societ\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":3075,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[85],"class_list":["post-3074","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-azienda","tag-home"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3074","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3074"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3074\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3076,"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3074\/revisions\/3076"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3075"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3074"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3074"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3074"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}