{"id":3408,"date":"2024-08-06T13:27:01","date_gmt":"2024-08-06T13:27:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/?p=3408"},"modified":"2024-08-06T13:28:45","modified_gmt":"2024-08-06T13:28:45","slug":"impugnazione-del-licenziamento-tramite-pec-la-risposta-della-cassazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/impugnazione-del-licenziamento-tramite-pec-la-risposta-della-cassazione\/","title":{"rendered":"Impugnazione del licenziamento tramite PEC: la risposta della Cassazione"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Il caso<\/h2>\n\n\n\n<p>La Corte di Cassazione ha creato un precedente importante per l&#8217;impugnazione dei licenziamenti, riconoscendo la validit\u00e0 di una PEC contenente un file Word non firmato digitalmente.<\/p>\n\n\n\n<p>La decisione deriva da una controversia lavorativa in cui un dipendente ha impugnato il licenziamento disciplinare ricevuto. L\u2019avvocato di un dipendente aveva contestato un licenziamento nei sessanta giorni dal suo ricevimento cos\u00ec come previsto dalla legge. Lo aveva fatto inoltrando alla societ\u00e0 una PEC cui era allegato un file \u201cword\u201d con la cosiddetta \u201cimpugnazione stragiudiziale\u201d del licenziamento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Peccato per\u00f2 che il file informatico era privo sia della firma del legale che del lavoratore stesso. Il datore di lavoro aveva contestato la validit\u00e0 legale della comunicazione, sostenendo che l&#8217;assenza di firme invalidasse il documento. Tuttavia, con l&#8217;ordinanza n. 18529 la Corte di Cassazione ha ribaltato tale posizione, ritenendo valida la PEC sostanzialmente vuota ma con un file word allegato, anche se quest\u2019ultimo non \u00e8 firmato digitalmente.<\/p>\n\n\n\n<p>La PEC, al pari della raccomandata, attesta la data e l&#8217;ora di invio e ricezione della comunicazione. Inoltre, documenta la presenza degli allegati e i loro nomi. Tuttavia, non garantisce il contenuto degli allegati stessi. Per questo motivo, spesso, chi \u00e8 pi\u00f9 attento e prudente preferisce riportare il testo del documento elettronico &#8220;semplice&#8221; \u2013 privo di firma digitale \u2013 direttamente nel corpo dell&#8217;email, effettuando un semplice &#8220;copia e incolla&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La risposta della Cassazione<\/h2>\n\n\n\n<p>Secondo la Corte, l&#8217;art. 6 della Legge 604\/66 prevede che l&#8217;impugnazione per iscritto del licenziamento pu\u00f2 avvenire &#8220;con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volont\u00e0 del lavoratore&#8221;. La sentenza sottolinea che la forma scritta \u00e8 essenziale per assicurare la chiarezza della volont\u00e0 del mittente. Pertanto, un file Word allegato a una PEC, anche senza firma digitale, \u00e8 considerato un mezzo valido per impugnare il licenziamento, in quanto l&#8217;atto di invio tramite PEC e la sua ricezione conferiscono certezza legale.<\/p>\n\n\n\n<p>La pronuncia si inserisce in un contesto in cui la Corte d&#8217;Appello aveva inizialmente rigettato il ricorso del lavoratore, dichiarando non valida l&#8217;impugnazione tramite file Word privo di firme. Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che l&#8217;impugnazione del licenziamento pu\u00f2 essere proposta con qualsiasi atto scritto che trasmetta chiaramente la volont\u00e0 del lavoratore. Questo principio \u00e8 stato applicato anche nel caso specifico, dove non \u00e8 stato contestato che l&#8217;avvocato avesse i poteri necessari per rappresentare il lavoratore.<\/p>\n\n\n\n<p>La decisione della Cassazione evidenzia inoltre che non \u00e8 necessario inviare una copia informatica di un documento analogico ai sensi dell&#8217;art. 22 del D.Lgs. 82\/2005, ribadendo che l&#8217;importante \u00e8 la trasmissione al destinatario del documento scritto, anche in forma digitale non firmata.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa ordinanza rappresenta un passo avanti nella semplificazione delle procedure legali, riducendo le incertezze legate alla validit\u00e0 dei documenti elettronici e promuovendo l&#8217;uso della PEC come strumento sicuro e certificato per le comunicazioni ufficiali. La sentenza avr\u00e0 implicazioni rilevanti per le future controversie lavorative, offrendo una maggiore flessibilit\u00e0 nei mezzi utilizzabili per l&#8217;impugnazione dei licenziamenti.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-a89b3969 wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.pratiche.it\/posta_elettronica_certificata\">Richiedi Aruba PEC<\/a><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione ha stabilito un precedente significativo in materia di impugnazione dei licenziamenti, riconoscendo l&#8217;impugnazione via PEC anche con un file Word privo di firma digitale.<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":3410,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,13],"tags":[85],"class_list":["post-3408","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-azienda","category-lavoro","tag-home"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3408","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3408"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3408\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3413,"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3408\/revisions\/3413"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3410"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3408"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3408"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3408"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}