{"id":4109,"date":"2026-09-03T13:23:55","date_gmt":"2026-09-03T13:23:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/?p=4109"},"modified":"2026-09-03T13:25:20","modified_gmt":"2026-09-03T13:25:20","slug":"legato-testamentario-cose","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/legato-testamentario-cose\/","title":{"rendered":"Legato testamentario: cos&#8217;\u00e8, differenze con l&#8217;eredit\u00e0 e tipologie"},"content":{"rendered":"\n<p>Quando si parla di testamento, l&#8217;attenzione cade quasi sempre sulla figura dell&#8217;erede, ma il codice civile prevede un secondo strumento, pi\u00f9 mirato e spesso sottovalutato: il legato. Chi riceve un legato non diventa erede e questa distinzione, tutt&#8217;altro che formale, cambia in modo sostanziale i diritti e gli obblighi di chi lo riceve.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Erede e legatario: una differenza che pesa sui debiti<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Il testatore (chi fa o ha fatto testamento) pu\u00f2 disporre dei propri beni in due modi: nominando uno o pi\u00f9 eredi, che succedono a titolo universale in tutto il patrimonio, oppure assegnando un legato, che riguarda invece un bene o un diritto determinato (un appartamento, una somma di denaro, un gioiello di famiglia). Questa differenza tra successione a titolo universale e successione a titolo particolare \u00e8 il punto da cui partire per capire tutto il resto.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;erede subentra infatti non solo nell&#8217;attivo ma anche nel passivo dell&#8217;eredit\u00e0: debiti, imposte arretrate, obbligazioni contratte in vita dal defunto. Per questo la legge gli riconosce la possibilit\u00e0 di accettare puramente e semplicemente, di accettare con beneficio d&#8217;inventario (limitando la propria responsabilit\u00e0 al valore dei beni ricevuti) o di rinunciare del tutto. Il legatario si trova in una posizione diversa: secondo l&#8217;art. 649 del codice civile, il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facolt\u00e0 di rinunciare, e quando ha per oggetto la propriet\u00e0 di un bene determinato questa si trasmette al legatario gi\u00e0 al momento della morte del testatore. Proprio per questo il legatario, di regola, non risponde dei debiti ereditari, a meno che il testamento non gli imponga espressamente un onere in tal senso.<\/p>\n\n\n\n<p>C&#8217;\u00e8 per\u00f2 un limite che vale per entrambe le figure: il legato non pu\u00f2 intaccare la quota di legittima riservata per legge a coniuge, figli e, in mancanza di questi, agli ascendenti. Se un legato eccede la quota disponibile, i legittimari lesi possono agire con l&#8217;azione di riduzione per far rientrare le disposizioni testamentarie nei limiti consentiti.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Le principali tipologie di legato<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Non esiste un solo tipo di legato: il testatore pu\u00f2 modellarlo in base a cosa vuole trasferire e a quali condizioni.<\/p>\n\n\n\n<p>La distinzione di base, prevista dallo stesso codice civile, \u00e8 quella tra <strong>legato di specie<\/strong> e <strong>legato di genere<\/strong>. Il legato di specie ha per oggetto un bene individuato con precisione nel patrimonio del testatore (un caso frequente \u00e8 il legato testamentario immobile, con cui il testatore lascia a una persona specifica un appartamento o un terreno determinato): la propriet\u00e0 passa al legatario direttamente al momento della morte del testatore, senza bisogno di accettazione (art. 649 c.c.). Il legato di genere riguarda invece un bene individuato solo per la categoria a cui appartiene, come una quantit\u00e0 di denaro: rientra in questa categoria il legato testamentario di una somma di denaro, che diventa efficace ed esigibile dal legatario nei confronti dell&#8217;erede onerato dal momento dell&#8217;apertura della successione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il codice civile disciplina poi alcune figure specifiche. Il <strong>legato di credito o di liberazione da debito<\/strong> (art. 658 c.c.) non va confuso con il lascito di una somma: si tratta del caso in cui il testatore trasferisce al legatario un credito che vantava verso un terzo, oppure lo libera da un debito che il legatario stesso aveva nei suoi confronti; ha effetto solo per la parte del credito o del debito ancora esistente al momento della morte del testatore.<\/p>\n\n\n\n<p>Il <strong>legato di usufrutto<\/strong> permette al testatore di attribuire il diritto di godere di un bene \u2014 abitandolo o percependone i frutti \u2014 senza trasferirne la nuda propriet\u00e0, che resta agli eredi o ad altri soggetti indicati nel testamento; \u00e8 una soluzione frequente quando si vuole garantire a una persona cara la disponibilit\u00e0 di un&#8217;abitazione mantenendo distinta la titolarit\u00e0 del bene.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, sia all&#8217;istituzione di erede sia al legato pu\u00f2 essere apposto un <strong>onere<\/strong> (art. 647 c.c.): un obbligo che il testatore impone al beneficiario, come prendersi cura di una persona o destinare parte del lascito a uno scopo specifico. L&#8217;onere non trasforma il legatario in erede n\u00e9 lo espone ai debiti ereditari generali della successione; \u00e8 per\u00f2 tenuto ad adempiere l&#8217;onere stesso, secondo l&#8217;art. 671 c.c., entro il limite del valore della cosa legata: se il peso imposto assorbe per intero quel valore, ci\u00f2 non invalida la disposizione, ma il legatario non pu\u00f2 comunque essere chiamato a rispondere oltre quanto ha ricevuto. Se l&#8217;onere \u00e8 impossibile o illecito si considera non apposto, mentre rende nulla l&#8217;intera disposizione qualora ne abbia costituito l&#8217;unico motivo determinante.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Legato su un immobile: cosa cambia per il catasto<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Quando l&#8217;oggetto del legato \u00e8 un immobile, gli adempimenti non si esauriscono con l&#8217;apertura della successione. Come per gli eredi, anche per i legatari resta l&#8217;obbligo di aggiornare i dati catastali attraverso la voltura catastale, il passaggio che comunica formalmente al Catasto il cambio di titolarit\u00e0 del bene. Si tratta di un adempimento distinto dalla dichiarazione di successione e va presentato entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione: il nostro approfondimento su <a href=\"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/come-si-fa-la-voltura-catastale\/\">come si fa la voltura catastale<\/a> spiega nel dettaglio tempistiche, soggetti obbligati e documentazione necessaria, comprese proprio le indicazioni che riguardano i legatari.<\/p>\n\n\n\n<p>Prima ancora della voltura, per\u00f2, occorre presentare la dichiarazione di successione, il cui iter \u2014 comprensivo del nuovo calcolo automatico delle imposte da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate \u2014 \u00e8 illustrato nel nostro articolo su <a href=\"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/successioni-semplificate-cosa-cambia-e-come-calcolare-imposta\/\">come cambia la successione<\/a>: un passaggio utile per chi si trova a gestire per la prima volta una pratica ereditaria, che sia come erede o come legatario.<\/p>\n\n\n\n<p>Se hai bisogno di completare la voltura catastale di un immobile ricevuto per successione o per legato, puoi affidarti al nostro servizio di voltura catastale: un nostro incaricato si occupa personalmente della pratica presso l&#8217;Ufficio del Catasto, con tempi di evasione di circa 20 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-a89b3969 wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.pratiche.it\/Voltura_Catastale\">Richiedi la voltura<\/a><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Legato testamentario: cos&#8217;\u00e8, differenze con l&#8217;eredit\u00e0, tipologie (specie, genere, credito, usufrutto, onere) e adempimenti catastali per il legatario.<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":3894,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[85],"class_list":["post-4109","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-famiglia","tag-home"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4109","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4109"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4109\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4112,"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4109\/revisions\/4112"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3894"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4109"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4109"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pratiche.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4109"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}