Cos’è il Certificato di cittadinanza
Il Certificato di Cittadinanza è un certificato anagrafico che attesta la cittadinanza italiana di una persona. Dato che certifica il possesso della cittadinanza italiana, viene rilasciato solo ed esclusivamente ai cittadini residenti in Italia.
All’interno del documento sono riportati i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita) e la specifica della cittadinanza.
Può essere richiesto anche in forma contestuale insieme ad altre risultanze anagrafiche (per esempio stato libero, residenza, stato di famiglia), così da produrre un solo certificato valido per più usi.
Chi può richiedere il certificato di cittadinanza
Il certificato di cittadinanza può essere richiesto dall’interessato oppure chiunque conosca i dati anagrafici dell’intestatario.
È possibile richiedere il certificato di cittadinanza per una persona defunta? Purtroppo il certificato non viene rilasciato per persone decedute.
I certificati di cittadinanza, possono essere richiesti in qualsiasi comune italiano, purché la persona per cui si richiede sia residente nel Comune inserito.
Validità e quando basta l’autocertificazione
La validità dei certificati anagrafici è di sei mesi dalla data di rilascio. Tuttavia, come per tutti i documenti anagrafici, è possibile prolungarne la validità nel caso in cui l’interessato dichiari che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito modifiche dalla data di rilascio.
Per Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi vale la dichiarazione sostitutiva (autocertificazione): in questi casi il certificato non deve essere richiesto e l’ente è obbligato ad accettare l’autocertificazione. La certificazione non è invece valida per gli enti privati, che pertanto possono continuare a richiedere la produzione di certificati.
Il certificato è rilasciato in bollo quando la legge non prevede esenzione.
Certificato di cittadinanza con Pratiche.it
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Certificato di cittadinanza per Italiani residenti all’estero (AIRE)
Gli italiani all’estero iscritti AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) non possono ottenere il certificato di cittadinanza presso il comune, ma dovranno rivolgersi direttamente all’ambasciata o al consolato italiano del proprio paese di residenza.
Un discorso a parte riguarda chi intende riacquistare la cittadinanza italiana avendola perduta per naturalizzazione straniera: in questo caso bisognerà rivolgersi direttamente all’Ufficio Cittadinanza del proprio Comune e fissare un appuntamento per la sottoscrizione della dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile.
Come viene definita la cittadinanza italiana
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis: è cittadino per nascita il figlio di padre o madre italiani.
È cittadino anche chi nasce in Italia se i genitori sono ignoti o apolidi o se, per la legge del loro Stato, il figlio non segue la cittadinanza dei genitori. I minori rinvenuti nel territorio della Repubblica sono considerati italiani finché non se ne prova il possesso di altra cittadinanza. Per i minori adottati da cittadino italiano la cittadinanza si acquisisce per effetto dell’adozione.
La cittadinanza può acquisirsi su domanda in diverse ipotesi.
- Per matrimonio o unione civile, il coniuge straniero può presentare domanda dopo due anni di residenza legale in Italia dalla data del matrimonio (oppure tre anni se residente all’estero); i termini sono dimezzati in presenza di figli nati o adottati dalla coppia. È inoltre richiesta la conoscenza della lingua italiana almeno a livello B1 e la permanenza del vincolo coniugale fino al decreto.
- Per naturalizzazione per residenza (art. 9 L. 91/1992) lo straniero può chiedere la cittadinanza, in via generale, dopo dieci anni di residenza legale e continuativa per i cittadini extracomunitari; il termine è quattro anni per i cittadini UE e cinque anni per apolidi e rifugiati politici. Restano previste altre ipotesi specifiche (ad esempio, ascendenza italiana prossima o servizio alle dipendenze dello Stato) con termini ridotti.
In tutti i casi in cui la cittadinanza viene concessa con decreto (es. matrimonio o residenza), l’interessato deve prestare giuramento entro sei mesi dalla notifica: in mancanza, il decreto perde efficacia e occorre ripresentare la domanda.





