Dal 17 aprile 2025, chi commercia oro in Italia deve fare i conti con un nuovo obbligo: l’iscrizione al Registro degli Operatori Professionali in Oro (OPO), gestito direttamente dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori).
Si tratta di un passaggio importante per il settore, sancito dal D.Lgs. 211/2024, che sostituisce il vecchio albo precedentemente tenuto dalla Banca d’Italia e mira a rafforzare la trasparenza e i controlli contro il riciclaggio.
Ecco tutto ciò che serve sapere per continuare a operare legalmente nel settore dell’oro e per evitare sanzioni.
Obbligo di iscrizione: chi riguarda
L’iscrizione al nuovo Registro OPO è obbligatoria per tutte le imprese che esercitano attività di commercio di oro, come definito dalla legge 7/2000.
Anche le società già iscritte al vecchio elenco della Banca d’Italia devono ripresentare la domanda attraverso il portale dell’OAM.
Attenzione: chi opera senza l’iscrizione è considerato fuorilegge. Sono previste sanzioni penali.
A chi si applica l’obbligo di iscrizione
Sono tenuti a iscriversi nel Registro OPO, le imprese che soddisfano tutti i seguenti criteri:
Attività professionale del commercio dell’oro
- Forma giuridica: S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., o Cooperativa
- Capitale sociale minimo: € 50.000 (art. 2327 del Codice Civile)
- Oggetto sociale: attività prevalente legata al commercio di oro
- Onorabilità: tutti i soci, amministratori e responsabili devono possedere i requisiti previsti dalla normativa
Compro Oro
in quanto esercenti la compravendita di oggetti preziosi usati
Non tutti gli operatori sono obbligati all’iscrizione. Sono esentati dal nuovo registro coloro che acquistano oro esclusivamente per destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale, oppure per affidarlo in conto lavorazione a un titolare di marchio di identificazione, come previsto dal D.Lgs. 251/1999. In pratica, chi non esercita attività di commercio di oro verso terzi, ma utilizza il metallo prezioso internamente alla produzione, non rientra tra i soggetti obbligati.
Come iscriversi al Registro OPO
La procedura è interamente online, sul sito ufficiale dell’OAM: www.organismo-am.it
- Registrazione al portale OAM – si crea una propria area privata per accedere ai servizi e creare l’istanza di iscrizione vera e propria al Registro degli Operatori Professionali in Oro.
- Richiesta di iscrizione al Registro OPO – si compila e invia il modulo digitale direttamente dalla propria area riservata
Per completare la procedura servono:
- PEC attiva, per ricevere tutte le comunicazioni ufficiali
- Firma digitale, per firmare la domanda
- Sistema di conservazione digitale a norma, per archiviare la documentazione
I documenti da allegare:
- Modulo di iscrizione firmato digitalmente
- Copia del versamento di € 168 della tassa di concessione governativa (versata all’Agenzia delle Entrate)
- Visura camerale aggiornata
- Documento d’identità del legale rappresentante
Il contributo annuale all’OAM è:
- € 980 per nuovi iscritti
- € 680 per chi è già iscritto al Registro Compro Oro (OCO) e in regola con i contributi
Il pagamento del contributo va effettuato entro 5 giorni dall’invio della domanda, direttamente dalla sezione “Pagamenti” dell’area riservata sul portale OAM (contrassegnata dal simbolo “!”).
Sono disponibili due modalità:
- Pagamento online tramite pagoPA, con carta di credito/debito, conto corrente o altri strumenti abilitati;
- Pagamento con bollettino pagoPA precompilato, scaricabile dall’area privata, da utilizzare via home banking, app bancaria, sportello bancario, ufficio postale o presso gli esercenti convenzionati.
Se il contributo non viene pagato entro 5 giorni dall’invio della domanda, l’OAM interromperà automaticamente il procedimento di iscrizione.
Il regime transitorio: attenzione alle scadenze
Le imprese già iscritte al vecchio registro della Banca d’Italia possono continuare a operare temporaneamente, ma devono presentare la richiesta di iscrizione entro il 17 maggio 2025.
Fino alla decisione finale dell’OAM, queste imprese possono mantenere l’operatività.
Le nuove attività, invece, potranno iniziare a operare solo dopo l’approvazione dell’OAM.
Obblighi antiriciclaggio: cosa fare e cosa evitare
Gli operatori in oro rientrano tra i soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).
Questo significa:
- Adeguata verifica della clientela: identificazione obbligatoria del cliente, anche tramite SPID, CIE o riconoscimento biometrico
- Segnalazione operazioni sospette: obbligo di comunicare alla UIF attività che presentano anomalie
- Registrazione e conservazione: tutti i dati e le operazioni devono essere registrati e archiviati in modo conforme
- Dichiarazione delle operazioni: in presenza di operazioni che superano soglie o ricadono in categorie particolari, è necessario darne comunicazione alle autorità
Il mancato rispetto di questi obblighi può comportare pesanti sanzioni penali e amministrative.
Strumenti digitali obbligatori per l’operatività
Per operare nel rispetto della normativa, è necessario dotarsi di:
- SPID o identità digitale per accedere ai servizi online e identificare i clienti
- Firma digitale qualificata, con marca temporale, per la sottoscrizione dei documenti
- PEC attiva, da utilizzare per tutte le comunicazioni ufficiali con l’OAM
- Sistema di conservazione digitale conforme alle Linee guida AgID, per garantire la validità legale dei documenti
- Piattaforme AML per la gestione dell’onboarding e la sottoscrizione elettronica dei contratti con i clienti
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