Novità
Dal 2025 il domicilio digitale (indirizzo PEC) è diventato uno strumento centrale nei rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione.
La Legge di Bilancio 2025 aveva inizialmente esteso in modo molto ampio l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo PEC degli amministratori di società. Tuttavia, l’entrata in vigore il 31 ottobre 2025 del Decreto Legge 159/2025 ha ristretto il perimetro dei soggetti obbligati e le scadenze sono state aggiornate.
Oggi, quindi, non tutti gli amministratori sono più tenuti a comunicare la propria PEC al Registro Imprese, ma solo alcune figure ben individuate.
Chi è obbligato oggi a comunicare la PEC personale
Sono tenuti a comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale, in via alternativa, esclusivamente:
- l’amministratore unico
- l’amministratore delegato
- in mancanza di amministratore delegato, il Presidente del Consiglio di amministrazione
L’obbligo riguarda solo le società di capitali (Srl, Spa, Sapa, comprese le società consortili) e le società cooperative. Restano invece esclusi dall’obbligo gli amministratori di società di persone (Snc, Sas) e i soggetti che ricoprono cariche diverse da quelle indicate nelle società di capitali, consortili e cooperative (semplici consiglieri, membri di comitati, presidenti di comitati, ecc.)
Un altro punto importante è che l’obbligo di comunicare il domicilio digitale è in capo all’impresa e si applica soltanto a uno dei tre soggetti individuati dalla norma. In pratica, la società deve indicare il domicilio digitale di una sola figura tra amministratore unico, amministratore delegato o Presidente del Consiglio di amministrazione, e non di tutti contemporaneamente.
Requisiti della PEC dell’amministratore
Il domicilio digitale dell’amministratore:
- deve essere personale e univocamente riferibile alla persona fisica
- non può coincidere con quello dell’impresa in cui ricopre la carica (non è quindi possibile indicare la PEC della società)
Se lo stesso soggetto svolge il ruolo di amministratore unico o delegato in più società, può indicare lo stesso indirizzo PEC personale per tutte le imprese di cui è amministratore.
Scadenze: quando va comunicata la PEC
L’obbligo, già previsto per le imprese di nuova costituzione e per le nuove nomine o rinnovi alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o Presidente del CdA, è ora esteso a tutte le società di capitali e alle società cooperative, comprese quelle già attive da anni.
Il decreto ha posto un nuovo limite massimo: entro il 31 dicembre 2025 le imprese già iscritte al Registro delle Imprese devono comunicare il domicilio digitale degli amministratori obbligati.
Scadenze e sanzioni
Il processo per mettersi in regola con l’obbligo di PEC varia a seconda della situazione:
- Nuove imprese costituite dal 1° gennaio 2025: l’obbligo scatta al momento dell’iscrizione. In caso di nuove nomine, rinnovi di amministratori o nomina di liquidatori, la comunicazione va fatta entro il 31 dicembre 2025.
- Imprese già costituite prima del 2025: termine per comunicare le PEC degli amministratori entro il 31 dicembre 2025.
In caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa da €206 a € 2.064. Inoltre, finché l’indirizzo PEC non sarà comunicato, non potranno essere iscritti atti o comunicazioni riguardanti l’amministratore al Registro delle Imprese.
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Per semplificare il processo ed evitare sanzioni, Pratiche.it può aiutarti a comunicare la PEC dell’amministratore in pochi clic.
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