Leggi e normative sul protesto

Meta-description: Notizie e informazioni relative alle leggi e alle normative che regolano ad oggi la materia dei protesti. Dalle disposizione generali contenute nel Decreto Regio del 1933 alle modifiche intervenute negli anni, in particolare in materia di registro  e di pubblicazione dei protesti.

Riassunto: Il protesto è un atto pubblico, solitamente redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario, con il quale si attesta la presentazione di una cambiale o di un assegno a un debitore e il rifiuto di quest’ultimo di onorare o di accettare il titolo. In sostanza, tramite il protesto  si intende comunicare alle camere di commercio il nominativo di tutti coloro che non hanno onorato una cambiale o un assegno. I protesti, che vengono pubblicati e resi noti attraverso un registro informatico aggiornato con cadenza mensile, vengono conservati dalle camere di commercio per 5 anni; decorso questo termine i protesti vengono cancellati e non ne viene conservata alcuna traccia. Nell’ambito dell’ordinamento italiano, la disciplina del protesto risale al 1933, essendo regolata da precisi articoli del Regio Decreto sia per quanto concerne le cambiali sia per quanto riguarda gli assegni. Modifiche sono state, invece, apportate alle norme che disciplinano la pubblicità del protesto.

Contenuto: Nell’ordinamento italiano la disciplina fondamentale del protesto è contenuta in alcuni articoli del Regio Decreto del 1933; nel dettaglio tutte le disposizioni relative al protesto per le cambiali sono comprese negli artt. da 51 a 73 del R.D del dicembre del 1933 n.1669, mentre quelle riguardanti l’assegno sono riportate negli artt. da 45 a 65 del R.D 21 dicembre 1933 n.1736.

La pubblicità del protesto, ovvero la pubblicazione di tutti i protesti cambiari, era disciplinata in origine dalla Legge 77/1955; quest’ultima è stata poi modificata dalla Legge 235/2000 “Nuove norme in materia di cancellazione degli elenchi dei protesti cambiari” che, di fatto, ha apportato una serie di modifiche importanti.

Come prima cosa la legge 235/2000, entrata in vigore il 27 dicembre dello stesso anno, ha trasferito la competenza relativa alla cancellazione del bollettino dei protesti cambiari dal Tribunale alla Camera di Commercio, introducendo, inoltre, la pubblicazione mensile del Bollettino dei Prestiti Cambiare, in precedenza a cadenza quindicinale.

La nuova normativa ha poi disposto la pubblicazione unicamente informatica dei protesti, così come già previsto dal decreto del Ministero dell’Industria Commercio ed Artigianato del 3/8/2000.

La nuova normativa ha anche introdotto un termine più lungo per far pagare e cancellare il protesto; dai 60 giorni previsti dalla legge 480/1995 si è infatti passati ai 12 mesi. Decorso questo termine non vi è più diritto alla cancellazione ma all’annotazione del pagamento tardivo.

Per quanto concerne, invece, la cancellazione del protesto, una volta effettuato il pagamento, la richiesta deve essere inoltrata al presidente della Camera di Commercio competente per il territorio, associando alla domanda di cancellazione il titolo di quietanza e l’atto di proteso oppure la dichiarazione di rifiuto del pagamento. Una volta ricevuta la richiesta di cancellazione, il presidente della Camera di Commercio, entro un termine di 20 giorni, deve accertarne la regolarizzazione e disporre la cancellazione che deve avvenire non oltre i 5 giorni dalla pronuncia. Nel caso di rigetto o di silenzio da parte del presidente, il debitore può rivolgersi al giudice di pace.

La cancellazione ha effetto definitivo e implica la cancellazione totale dal registro di tutti i dati relativi al protesto in oggetto; la legge, infatti, dispone che non possa essere conservata nel registro alcuna notizia relativa al protesto cancellato.

Si ricorda, in ultimo, che il Registro Informatico dei protesti, che attualmente viene gestito da Infocamere per le Camere di Commercio, è accessibile a tutti su scala nazionale; è altresì consentito estratte elenchi di protesti selezionati in base a determinati parametri di ricerca ed elenchi integrali di iscrizioni eseguite nei 15 giorni precedenti alla consultazione.